1 maggio 2024
Aggiornato 23:30
Da oggi a fina agosto i saldi

Iniziano i saldi, c'è cauto ottimismo per le vendite: ogni famiglia spenderà dai 180 ai 250 euro

La crisi non è passata, ma l'Ascom è comunque ottimista. I negozi che dovrebbero fare più affari sono quelli più attivi sui social network: per loro anche il 10% di incremento di vendite rispetto ai concorrenti

TORINO - Iniziano oggi, sabato 2 luglio, i saldi estivi in tutto il Piemonte. A Torino ci si prepara a una giornata iniziale di sconti sui capi di fine stagione che vedrà un centro cittadino affollatissimo, anche se le vendite in tutto il periodo potrebbero aumentare appena del 5-10% rispetto a quanto registrato fino a oggi: a fare la previsione è l'Ascom, secondo cui ogni nucleo familiare nei saldi arriverà a spendere dai 180 ai 250 euro.

Migliori risultati per i negozi presenti sui social
La tecnologia è importante anche per i negozi. Secondo l'Ascom infatti gli esercizi commerciali attivi sui social network potrebbero beneficiare di un ulteriore incremento nelle vendite durante i saldi del 10%. Pubblicità alternativa alla propria merce e cambiamento per rimanere al passo con i tempi e con i giovani, questo il segreto della vendita 2.0.

Trasparenza e tutela dei consumatori
A Torino, i negozi che effettuano i saldi, devono obbligatoriamente esporre copia dell’informativa per i consumatori con le dieci regole osservate per i saldi di fine stagione. In caso di violazione di tali disposizioni il consumatore potrà rivolgersi alla polizia municipale. Di seguito le dieci regole a tutela dei consumatori:

  • Nelle vendite di fine stagione deve essere esposto obbligatoriamente:

il prezzo normale di vendita iniziale;
lo sconto o il ribasso espresso in percentuale;
il prezzo di vendita praticato a seguito dello sconto o ribasso;

  • E’ vietato all’operatore commerciale indicare prezzi ulteriori e diversi rispetto a quanto previsto dal punto 1.
  • I messaggi pubblicitari relativi alle vendite di fine stagione devono essere presentati, anche graficamente, in modo non ingannevole per il consumatore.
  • Tutte le comunicazioni pubblicitarie relative alle vendite di fine stagione devono indicare la durata esatta della vendita stessa.
  • L'operatore commerciale ha l'obbligo di fornire informazioni veritiere relativamente agli sconti o ai ribassi praticati, tanto nelle comunicazioni pubblicitarie, quanto nella indicazione dei prezzi nei locali di vendita.
  • L'operatore commerciale deve essere in grado di dimostrare la veridicità delle informazioni fornite agli organi di controllo.
  • Le merci oggetto delle vendite di fine stagione devono essere fisicamente separate in modo chiaro e inequivoco da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie. Qualora la separazione non sia possibile, l'operatore commerciale deve indicare, con cartelli o altri mezzi idonei, le merci che non sono oggetto delle vendite di fine stagione, sempre che ciò possa essere fatto in modo inequivoco e non ingannevole per il consumatore. In caso contrario, non possono essere poste in vendita merci a condizioni ordinarie.
  • Le merci oggetto delle vendite di fine stagione devono essere vendute ai compratori secondo l'ordine cronologico delle richieste, senza limitazioni di quantità e senza abbinamenti con altre merci, fino all'esaurimento delle scorte. L'eventuale esaurimento delle scorte di taluni prodotti deve essere portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile.
  • Nel corso di vendite di fine stagione il rivenditore è comunque tenuto a sostituire i prodotti difettosi o a rimborsarne il prezzo pagato.
  • Nelle vendite di fine stagione è vietato l'uso della dizione "vendite fallimentari" come pure ogni riferimento a fallimenti, procedure esecutive, individuali o concorsuali, e simili, anche come termine di paragone.